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Novembre 16, 2023

VENDITA UNITA’ IMMOBILIARE IN CONDOMINIO: PER SCONFESSARE LA “LIBERATORIA” DELL’AMMINISTRATORE IL CONDOMINIO DEVE DARE PROVA DEGLI ERRORI CONTABILI IN CUI SAREBBE INCORSO

“Avendo il precedente amministratore rilasciato la
quietanza di pagamento per le quote insolute, atti di cui
non è stato accertato il carattere simulato, le verifiche
contabili effettuate ex post dall’amministratore subentrato
potevano logicamente dar conto del mancato rinvenimento
delle somme nelle casse condominiali o del fatto che
l’amministratore non avesse lasciato traccia dei
versamenti – che la ricorrente sostiene, peraltro, di aver
eseguito in contanti – non anche, in mancanza di altri
elementi, della dichiarata falsità delle dichiarazioni di
quietanza, non potendo soccorrere, poiché del tutto
immotivata, la «ben diversa attendibilità dei due soggetti
(vecchio e nuovo amministratore)”.

Cass. ord.za n. 29740 del 26.10.2023

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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