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Ottobre 21, 2021

E’ IDONEA PROVA DELLE ANTICIPAZIONI DELL’AMMINISTRATORE IL RENDICONTO APPROVATO DAL QUALE EMERGE CHIARAMENTE UN DISAVANZO DELLE SPESE RISPETTO ALLE ENTRATE

“E’ consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poichè il credito dell’amministratore per il recupero del compenso che gli spetti e delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, dovendo l’amministratore che agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento di tali pretese (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498)
Spetta, peraltro, all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore

(arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass.
Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Cass. n. 28509 del 15/12/2020

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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