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Settembre 30, 2021

IL CONDUTTORE DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE IN CONDOMINIO PUÒ GODERE DELLE PARTI COMUNI E MODIFICARLE PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELLA STESSA

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ribadisce il principio che, in ordine alle facoltà di utilizzo dei beni comuni, in capo al conduttore convivono i medesimi diritti e doveri del proprietario dell’unità immobiliare. “ Il conduttore di un’unità immobiliare compresa in un
edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno)”

Cass. sez. II, 26/05/2021, n.14598

A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP

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