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Dicembre 13, 2021

Spese per il rilascio del visto di conformità: ammessa detraibilità Superbonus del 110%

Ai sensi del co. 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11”.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sussiste sia quando l’assolvimento di detto obbligo si rende necessario a fronte della fruizione del superbonus 110% mediante esercizio per una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, sia quando detto obbligo si rende necessario a fronte della fruizione del superbonus 110% nella forma “naturale” di detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16, § 1.1.1).
Nel caso in cui però il visto di conformità non sia rilasciato ex art. 119 co. 11 del DL 34/2020, in relazione a spese detraibili nella misura superbonus 110%, bensì sia rilasciato ex art. 121 co. 1-ter lett. a) del DL 34/2020, in relazione ad opzioni esercitate per spese detraibili ai fini di bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, la mancanza di una norma analoga a quella del co. 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 induce a ritenere che non sussista analogo diritto alla detraibilità delle corrispondenti spese sostenute per il suo rilascio.

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