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Settembre 12, 2019

Chiusure automatiche “a regola d’arte”

Cos’è una chiusura automatica? Quali requisiti deve rispettare per essere considerata sicura?

Con il termine “chiusure automatiche” si intende tutta una serie di impianti di automazione quali:

  • cancelli motorizzati scorrevoli;
  • cancelli motorizzati a battente;
  • barriere motorizzate (sbarre);
  • porte basculanti motorizzate;
  • serrande motorizzate;
  • porte sezionali motorizzate;
  • porte automatiche pedonali;
  • dissuasori di traffico.

Ciascuno dei suddetti impianti, essendo costituito da un “insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti mobili, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”, non sono dei semplici impianti elettrici ma rientrano pienamente nella definizione di MACCHINA.

In quanto tali dovranno rispettare le seguenti normative:

  • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
  • Direttiva Macchine (attualmente è in vigore la direttiva 2006/42/CE recepita dal Dlgs. 27 Gennaio 2010, n.17) • CPR – Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011.

Naturalmente ogni macchina sarà costruita da un fabbricante: per capire chi è il fabbricante di una chiusura automatica bisogna leggere la definizione contenuta nella Direttiva Macchine 2006/42/CE: «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi macchina oggetto della presente direttiva. In altre parole, la direttiva europea stabilisce inequivocabilmente che, se la macchina non è fornita integralmente (ante, motore, centralina, ecc.) da uno stesso costruttore, l’installatore che “motorizza” una porta o un cancello ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina, cioè diventa esso stesso il “costruttore della macchina”. Il responsabile della buona esecuzione della macchina non sarà quindi il proprietario, il fabbro che realizza l’anta o il costruttore dei componenti (bracci, motori, ecc.), ma colui che installa l’automazione assemblando componenti diversi.

Obblighi del fabbricante della chiusura automatica

L’installatore che installa un’automazione, dovrà eseguire il lavoro a regola d’arte, e nel fare ciò potrà avvalersi delle pertinenti Norme Tecniche dell’UNI e del CEI (v. Legge 1 marzo 1968 N. 186, e D.M. 37/08 art. 6 comma 1).

Sia che realizzi personalmente le ante o meno, egli dovrà perciò:

1. Progettare la macchina “a regola d’arte”(D.M. 37/08 art. 5);

2. Realizzare la macchina “a regola d’arte” (D.M. 37/08 art. 6), rispettando le indicazioni dei produttori di ciascun componente dell’automazione;

3. Collaudare la macchina utilizzando la strumentazione richiesta dalle pertinenti Norme Tecniche (v. EN 12453);

4. Predisporre i rapporti di prova;

5. Realizzare il fascicolo tecnico e conservarlo per almeno 10 anni, mettendolo a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta;

6. Redigere la dichiarazione di conformità (D.M. 37/08 art. 7), con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la macchina è conforme a tutti i requisiti delle direttive europee;

7. Apporre sulla chiusura motorizzata la propria marcatura CE ed una targhetta con i dati identificativi dell’installatore e della macchina.

8. Consegnare al proprietario: • Copia della dichiarazione CE di conformità; • Manuale d’uso e manutenzione, contenente anche l’elenco e la cadenza periodica degli interventi di manutenzione necessari per mantenere l’impianto “sicuro”.

 

Responsabilità del proprietario o del legale rappresentante Si deve tenere presente che, anche se installata a regola d’arte e corredata di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ogni macchina può diventare pericolosa a causa dell’usura o di eventuali manomissioni. Il proprietario, o il legale rappresentante, deve quindi (v. D.M. 37/08 art. 8):

• affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate;

• adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

 

Quindi, analogamente a quanto avviene per le automobili, sarà necessario:

1. effettuare regolare manutenzione, nel rispetto del piano di manutenzione stabilito dal costruttore (tagliandi);

2. sottoporre la macchina a verifica periodica (revisione), ad esempio ogni 2 anni, per stabilire se la stessa ha mantenuto i livelli di sicurezza originari.

Ciò è particolarmente importante per le chiusure automatiche che, a differenza delle automobili che sono guidate da un pilota, non sono manovrate da un operatore ma completamente automatizzate.