“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

Henry Ford, imprenditore statunitense

Indirizzo

Via Giulio Aristide Sartorio 40,
00147 Roma

Attività associative

Iscriviti

È possibile iscriversi compilando il formulario nella pagina dedicata

News

Settembre 22, 2023

QUANDO UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE E’ VESSATORIA ALLA LUCE DEL D. LGS. 206/2005

“Nell’ambito del codice del Consumo all’art. 33 d. lgs 206/2005 si legge: 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,quando sia il professionista a recedere dal contratto; …”. Nel caso di specie, a questo giudicante, appare verificarsi uno squilibrio, da un punto di vista normativo, tra le posizioni dei contraenti a svantaggio del consumatore, non essendo giustificata la richiesta – seppur controfirmata dalla appellante – del pagamento del 60% (oltre, dunque, la metà) del canone in assenza di un giustificato motivo ma, soprattutto, della mancata fornita prestazione, non contestata”.

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

TAGS: