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Settembre 27, 2023

BONUS EDILIZI FAMILIARI CONVIVENTI E ANCHE DI FATTO

La circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 fa chiarezza su alcuni elementi che interessano i bonus edilizi. In particolare, definisce il familiare convivente il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, per i detentori, alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile
richiesti al momento del sostenimento delle spese, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

A cura di:
FRANCESCO ADORNETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
COMPONENTE
CENTRO STUDI NAZIONALE AP

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