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Dicembre 10, 2021

SE LA PLANIMETRIA NON E’ CONTROFIRMATA DAI CONTRAENTI E NON E’ RICHIAMATA NEL CONTRATTO… E’ INEFFICACE

La sentenza in questione necessita di un chiarimento riguardo le circostanze di fatto della controversia. Una condomina conveniva in giudizio altro condominio chiedendo accertarsi la natura condominiale del terrazzo posto a livello dell’abitazione di proprietà di quest’ultimo.
Il condomino convenuto si difendeva producendo il relativo rogito di acquisto dell’unità immobiliare con allegata una planimetria dalla quale emergeva la presenza della terrazza a livello quale pertinenza dell’unità immobiliare di proprietà del condomino convenuto.
Ma per la Suprema Corte di legittimità tale documentazione non era sufficiente a provare la proprietà esclusiva di tale terrazza e ciò in quanto “Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso a elementi estranei a esso.
Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento per individuare il bene a una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso”. Per cui, poi, confermando la condominialità di tale terrazza a livello, aggiungeva il seguente principio:
“In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall’art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti “ex lege” in proprietà comune per effetto dell’acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano; pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio espressamente accettato dai singoli condomini in occasione del loro acquisto, non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, sicchè, in difetto di tale prova, la presunzione di condominialità spiega piena efficacia.

Cass. n. 27363 delL’ 8/10/2021

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore
Centro Studi Nazionale AP

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