“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

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News

Novembre 23, 2021

L’apertura di un nuovo lucernario o abbaino in condominio non necessita di apposita delibera assembleare

“Costituisce facoltà del singolo condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto il profilo funzionale e spaziale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere a nome proprio
l’autorizzazione relativa a tali opere”

T.A.R. Piemonte – II sez. – sentenza n. 686 del 02-07-2021

A cura di
Avv. Francesco Billetta
Centro Studi Nazionale AP

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