“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

Henry Ford, imprenditore statunitense

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Via Giulio Aristide Sartorio 40,
00147 Roma

Attività associative

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Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente
stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.