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Settembre 22, 2021

PISCINA CONDOMINIALE? NE RISPONDE SEMPRE IL CONDOMINIO EX ART. 2051 C.C.

“Nell’ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l’omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale.

Cass. 19 maggio 2021, n.13595

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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