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	<title>condominio Archivi - Amministratori Professionisti</title>
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	<title>condominio Archivi - Amministratori Professionisti</title>
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		<title>Chiusure automatiche &ldquo;a regola d&rsquo;arte&rdquo;</title>
		<link>https://www.amministratoriprofessionisti.com/chiusure-automatiche-a-regola-darte/
		
		<creator>&lt;![CDATA[Antonella Carollo]]&gt;</creator>
		<pubdate>Thu, 12 Sep 2019 14:00:14 +0000</pubdate>
				<category>&lt;![CDATA[News]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[automazione]]&gt;</category>
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		<category>&lt;![CDATA[condominio]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[porte]]&gt;</category>
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					<description>&lt;![CDATA[<p>Cos&rsquo;&egrave; una chiusura automatica? Quali requisiti deve rispettare per essere considerata sicura? Con il termine &ldquo;chiusure automatiche&rdquo; si intende tutta una serie di impianti di automazione quali: cancelli motorizzati scorrevoli; cancelli motorizzati a battente; barriere motorizzate (sbarre); porte basculanti motorizzate; serrande motorizzate; porte sezionali motorizzate; porte automatiche pedonali; dissuasori di traffico. Ciascuno dei suddetti impianti, [&hellip;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/chiusure-automatiche-a-regola-darte/">Chiusure automatiche &ldquo;a regola d&rsquo;arte&rdquo;</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
]]&gt;</description>
										<encoded>&lt;![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Cos&rsquo;&egrave; una chiusura automatica? Quali requisiti deve rispettare per essere considerata sicura? </strong></p>
<p>Con il termine &ldquo;chiusure automatiche&rdquo; si intende tutta una serie di impianti di automazione quali:</p>
<ul>
<li>cancelli motorizzati scorrevoli;</li>
<li>cancelli motorizzati a battente;</li>
<li>barriere motorizzate (sbarre);</li>
<li>porte basculanti motorizzate;</li>
<li>serrande motorizzate;</li>
<li>porte sezionali motorizzate;</li>
<li>porte automatiche pedonali;</li>
<li>dissuasori di traffico.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Ciascuno dei suddetti impianti, essendo costituito da un &ldquo;insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti mobili, collegati tra loro solidamente per un&rsquo;applicazione ben determinata&rdquo;, non sono dei semplici impianti elettrici ma rientrano pienamente nella definizione di MACCHINA.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>In quanto tali dovranno rispettare le seguenti normative</strong>:</p>
<ul>
<li>Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37</li>
<li>Direttiva Macchine (attualmente &egrave; in vigore la direttiva 2006/42/CE recepita dal Dlgs. 27 Gennaio 2010, n.17) &bull; CPR &ndash; Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011.</li>
</ul>
<p>Naturalmente ogni macchina sar&agrave; costruita da un fabbricante: per capire chi &egrave; il fabbricante di una chiusura automatica bisogna leggere la definizione contenuta nella Direttiva Macchine 2006/42/CE: &laquo;fabbricante&raquo;: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed &egrave; responsabile della conformit&agrave; della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell&rsquo;immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, &egrave; considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi macchina oggetto della presente direttiva. In altre parole, la direttiva europea stabilisce inequivocabilmente che, se la macchina non &egrave; fornita integralmente (ante, motore, centralina, ecc.) da uno stesso costruttore, l&rsquo;installatore che &ldquo;motorizza&rdquo; una porta o un cancello ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina, cio&egrave; diventa esso stesso il &ldquo;costruttore della macchina&rdquo;. Il responsabile della buona esecuzione della macchina non sar&agrave; quindi il proprietario, il fabbro che realizza l&rsquo;anta o il costruttore dei componenti (bracci, motori, ecc.), ma colui che installa l&rsquo;automazione assemblando componenti diversi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Obblighi del fabbricante della chiusura automatica</strong></p>
<p>L&rsquo;installatore che installa un&rsquo;automazione, dovr&agrave; eseguire il lavoro a regola d&rsquo;arte, e nel fare ci&ograve; potr&agrave; avvalersi delle pertinenti Norme Tecniche dell&rsquo;UNI e del CEI (v. Legge 1 marzo 1968 N. 186, e D.M. 37/08 art. 6 comma 1).</p>
<p><strong><em>Sia che realizzi personalmente le ante o meno, egli dovr&agrave; perci&ograve;: </em></strong></p>
<p>1. Progettare la macchina &ldquo;a regola d&rsquo;arte&rdquo;(D.M. 37/08 art. 5);</p>
<p>2. Realizzare la macchina &ldquo;a regola d&rsquo;arte&rdquo; (D.M. 37/08 art. 6), rispettando le indicazioni dei produttori di ciascun componente dell&rsquo;automazione;</p>
<p>3. Collaudare la macchina utilizzando la strumentazione richiesta dalle pertinenti Norme Tecniche (v. EN 12453);</p>
<p>4. Predisporre i rapporti di prova;</p>
<p>5. Realizzare il fascicolo tecnico e conservarlo per almeno 10 anni, mettendolo a disposizione delle autorit&agrave; competenti in caso di richiesta;</p>
<p>6. Redigere la dichiarazione di conformit&agrave; (D.M. 37/08 art. 7), con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilit&agrave;, che la macchina &egrave; conforme a tutti i requisiti delle direttive europee;</p>
<p>7. Apporre sulla chiusura motorizzata la propria marcatura CE ed una targhetta con i dati identificativi dell&rsquo;installatore e della macchina.</p>
<p>8. Consegnare al proprietario: &bull; Copia della dichiarazione CE di conformit&agrave;; &bull; Manuale d&rsquo;uso e manutenzione, contenente anche l&rsquo;elenco e la cadenza periodica degli interventi di manutenzione necessari per mantenere l&rsquo;impianto &ldquo;sicuro&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Responsabilit&agrave; del proprietario o del legale rappresentante Si deve tenere presente che, anche se installata a regola d&rsquo;arte e corredata di dichiarazione di conformit&agrave; rilasciata dall&rsquo;installatore, ogni macchina pu&ograve; diventare pericolosa a causa dell&rsquo;usura o di eventuali manomissioni. Il proprietario, o il legale rappresentante, deve quindi (v. D.M. 37/08 art. 8):</p>
<p>&bull; affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate;</p>
<p>&bull; adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l&rsquo;uso e la manutenzione predisposte dall&rsquo;impresa installatrice dell&rsquo;impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quindi, analogamente a quanto avviene per le automobili, sar&agrave; necessario: </strong></p>
<p>1. effettuare regolare manutenzione, nel rispetto del piano di manutenzione stabilito dal costruttore (tagliandi);</p>
<p>2. sottoporre la macchina a verifica periodica (revisione), ad esempio ogni 2 anni, per stabilire se la stessa ha mantenuto i livelli di sicurezza originari.</p>
<p>Ci&ograve; &egrave; particolarmente importante per le chiusure automatiche che, a differenza delle automobili che sono guidate da un pilota, non sono manovrate da un operatore ma completamente automatizzate.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO STAMPA  &ndash; Associazione iscritta nella sez. II delle liste del MISE</title>
		<link>https://www.amministratoriprofessionisti.com/comunicato-stampa-associazione-iscritta-nella-sez-ii-delle-liste-del-mise/
		
		<creator>&lt;![CDATA[ap-admin]]&gt;</creator>
		<pubdate>Mon, 18 Feb 2019 10:56:46 +0000</pubdate>
				<category>&lt;![CDATA[News]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[associazione]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[condominio]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[formazione]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[MISE]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[PROFESSIONISTI]]&gt;</category>
		<guid ispermalink="false">https://www.amministratoriprofessionisti.com/?p=1289</guid>

					<description>&lt;![CDATA[<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Associazione iscritta nella sez. II delle liste del MISE &nbsp;Ai sensi della Legge 4/2013 art.2 comma7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D&rsquo;ANGELO E CAPRASECCA (AP): L&rsquo;ATTESTATO DI QUALIT&Agrave; PER TUTELARE E GARANTIRE GLI INTERESSI DEL CONSUMATORE &nbsp; Roma, 14 FEBBRAIO 2019 &ndash; &ldquo;AP promotore degli interessi del sistema associativo delle professioni ancora [&hellip;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/comunicato-stampa-associazione-iscritta-nella-sez-ii-delle-liste-del-mise/">COMUNICATO STAMPA  &ndash; Associazione iscritta nella sez. II delle liste del MISE</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
]]&gt;</description>
										<encoded>&lt;![CDATA[<p class="ox-4585b425ef-MsoNormal"><b><a class="dt-pswp-item" href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1.jpg" data-dt-img-description="" data-large_image_width="890" data-large_image_height="1190"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1290 alignleft" src="https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" srcset="https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1-224x300.jpg 224w, https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1-768x1027.jpg 768w, https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1-766x1024.jpg 766w, https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/LOGO-UFF1.jpg 890w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px"></a></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="ox-4585b425ef-MsoNormal"><strong>Associazione iscritta nella sez. II delle liste del MISE</strong></h3>
<p class="ox-4585b425ef-MsoNormal"><i>&nbsp;Ai sensi della Legge 4/2013 art.2 comma7</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>D&rsquo;ANGELO E CAPRASECCA (AP): L&rsquo;ATTESTATO DI QUALIT&Agrave; PER TUTELARE E GARANTIRE GLI INTERESSI DEL CONSUMATORE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Roma, 14 FEBBRAIO 2019</strong> &ndash; &ldquo;<strong>AP</strong> promotore degli interessi del sistema associativo delle professioni ancora oggi in una situazione di grave disparit&agrave;</p>
<p>di trattamento rispetto ai colleghi iscritti ad Albi o Collegi&rdquo;.</p>
<p>Lo ha dichiarato&nbsp; <strong>Raffaele D&rsquo;angelo, Responsabile RELAZIONI ESTERNE E MARKETING di Amministratori Professionisti.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;L&rsquo;introduzione della&nbsp;<strong>Legge n. 4/2013</strong>&nbsp;che ha&nbsp;consentito l&rsquo;entrata sul mercato di tutti i professionisti e Associazioni di professioni non iscritte ad</p>
<p>Ordini e Albi &ndash; ha continuato <strong>D&rsquo;Angelo</strong> &ndash; ha promosso la loro autoregolamentazione volontaria, con l&lsquo;obiettivo di creare marchi di qualit&agrave; distintivi</p>
<p>sia per i&nbsp;professionisti sia per coloro che utilizzano i loro marchi professionali come citato negli artt. 4, 7 e 8 della menzionata Legge.&ldquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;Da qui &ndash; ha proseguito il <strong>Presidente AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI, Paolo Caprasecca</strong> &ndash; il nostro interesse ad aver portato all&rsquo;attenzione</p>
<p>del <strong>Ministro della Giustizia, e dello Sviluppo Economico</strong>, tale situazione per poter definire i reali equilibri ed evidenziare quanto sia alto il livello</p>
<p>di competenze, di etica e di aggiornamento professionale di chi ancora &egrave; definito figlio di un dio minore&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;Per di pi&ugrave; &ndash; ha evidenziato <strong>Caprasecca, </strong>la nostra associazione iscritta <strong><u>all&rsquo;elenco delle associazioni istituito dal Mise,</u></strong>&nbsp;e<strong>&nbsp;in possesso di determinati </strong></p>
<p><strong>requisiti,&nbsp;ha&nbsp;la possibilit&agrave; di verificare tutti le caratteristiche necessarie per confermare un&rsquo;adeguata professionalit&agrave;, testimoniata dal rilascio </strong></p>
<p><strong>di un attestato di qualit&agrave; che, a sua volta e grazie ad esso, &egrave; garante anche della tutela per i consumatori, liberi di scegliere il professionista </strong></p>
<p><strong>pi&ugrave; performante e adatto alle loro esigenze&rdquo;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;Anzi, &egrave; proprio l&rsquo;attestato di qualit&agrave; &ndash; ha sottolineato <strong>D&rsquo;Angelo</strong> &ndash; &nbsp;che, stante la Direttiva <strong>55/2013/UE</strong>&nbsp;cos&igrave; come recepita dal <strong>D.&nbsp;Lgs. 15/2016</strong> e considerata</p>
<p>l&rsquo;abrogazione dell&rsquo;<strong>art. 26&nbsp;D.Lgs.&nbsp;206/07</strong>,&nbsp;equipara i professionisti che ne sono in possesso a tutti&nbsp;quei professionisti che invece appartengono a Ordini o Collegi,</p>
<p>senza distinzione alcuna, a reclusione delle materie riservate. Il problema che AP ha sollevato &egrave; il&nbsp;diniego espresso da vari Tribunali nel territorio circa</p>
<p>l&rsquo;iscrizione&nbsp;negli Albi ed Elenchi CTU&nbsp;degli iscritti all&rsquo;Associazione, nonostante in possesso di attestazione di qualit&agrave; rilasciata dalla stessa Associazione,</p>
<p><strong>peraltro, iscritta al Mise</strong>&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;La richiesta di AP e&rsquo; al Comitato per la formazione dell&rsquo;albo CTU e periti del Tribunali &ndash; ha sostenuto <strong>Caprasecca</strong> &ndash; rappresenta un passo importante per la nostra</p>
<p>riconoscibilit&agrave; professionale in quanto prima di tutto <strong><u>abbiamo chiarito che&nbsp;le attestazioni&nbsp;di qualit&agrave;&nbsp;rilasciate dalle associazioni&nbsp;iscritte&nbsp;nell&rsquo;elenco del&nbsp;Mise </u></strong></p>
<p><strong><u>sono utilizzabili per queste finalit&agrave;</u></strong>.</p>
<p>E poi&nbsp; la moltiplicazione di presenze, nel senso che &egrave; valutabile l&rsquo;opportunit&agrave; di trasmettere&nbsp;ai presidenti dei tribunali presenti sul territorio nazionale</p>
<p>una&nbsp;nota&nbsp;esplicativa,&nbsp;fornendo&nbsp;indicazioni circa l&rsquo;accesso e l&rsquo;iscrizione negli elenchi dei professionisti consulenti tecnici,</p>
<p>a norma degli artt. 13 e ss&nbsp;disp. att. c.p., artt. 66 e sg.&nbsp;disp. att.&nbsp;c.p.c.&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;Il riconoscimento dei professionisti e delle Associazioni di professioni legate alla L. 4/2013 &ndash; hanno concluso<strong> D&rsquo;Angelo &nbsp;e Caprasecca, </strong></p>
<p><strong>rispettivamente per AP, Responsabile Relazioni esterne e Presidente </strong>&ndash; &egrave; senza dubbio un percorso articolato e pieno di ostacoli,</p>
<p>ma non ci fermiamo anzi siamo stimolati a fare molto di pi&ugrave;. Questo prima di tutto perch&eacute; essendo AP, incarna una parte fondamentale</p>
<p>del sistema nervoso dell&rsquo;economia nazionale, cio&egrave; quello delle competenze professionali DI SETTORE e del lavoro autonomo.</p>
<p>E in secondo luogo perch&eacute; l&rsquo;eccellenza e la trasparenza sono nel DNA di ognuno dei suoi associati&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Rag.&nbsp; Antonella Carollo</em></strong></p>
<p><strong><em>Relazioni esterne AP</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/comunicato-stampa-associazione-iscritta-nella-sez-ii-delle-liste-del-mise/">COMUNICATO STAMPA  &ndash; Associazione iscritta nella sez. II delle liste del MISE</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto Ministero dell&rsquo;Interno 25 gennaio 2019</title>
		<link>https://www.amministratoriprofessionisti.com/decreto-ministero-dellinterno-25-gennaio-2019/
		
		<creator>&lt;![CDATA[ap-admin]]&gt;</creator>
		<pubdate>Thu, 07 Feb 2019 17:39:55 +0000</pubdate>
				<category>&lt;![CDATA[News]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[antincendio]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[condominio]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[sicurezza]]&gt;</category>
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					<description>&lt;![CDATA[<p>Decreto Ministero dell&rsquo;Interno 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all&rsquo;allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Gazzetta Ufficiale 05/02/2019, n. 30 &nbsp; Tutto pronto per le nuove regole sulla sicurezza antincendio dei condomini che dal 6 maggio 2019 avranno l&rsquo;obbligo di rispondere ai [&hellip;]</p>
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]]&gt;</description>
										<encoded>&lt;![CDATA[<h2 class="ox-382febc1a4-MsoNormal"></h2>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-1267 size-thumbnail alignleft" src="https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" srcset="https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1-150x150.jpg 150w, https://www.amministratoriprofessionisti.com/wp-content/uploads/2019/02/download-1-45x45.jpg 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px"></p>
<h2 class="ox-382febc1a4-MsoNormal"><b>Decreto Ministero dell&rsquo;Interno 25 gennaio 2019</b></h2>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Modifiche ed integrazioni all&rsquo;allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal"><i></i><i>Gazzetta Ufficiale 05/02/2019, n. 30</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Tutto pronto per le nuove regole sulla sicurezza antincendio dei condomini che dal 6 maggio 2019 avranno l&rsquo;obbligo di</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">rispondere ai nuovi requisiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Dopo l&rsquo;approvazione da parte del Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco del 24 aprile 2018, &egrave; stato</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il Decreto Ministero dell&rsquo;Interno 25 gennaio</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">2019 recante &ldquo;Modifiche ed integrazioni all&rsquo;allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">antincendi per gli edifici di civile abitazione&rdquo; con il quale parte una vera e propria rivoluzione per i condomini con nuove</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">norme pi&ugrave; stringenti.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici di civile abitazione</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">esistenti entro i seguenti termini:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l&rsquo;installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">al DPR n. 151/2011,&nbsp; viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l&rsquo;avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">all&rsquo;atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformit&agrave; antincendio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Entrando nel dettaglio, la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">L.P. 0 &ndash; per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">L.P. 1 &ndash; per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">L.P. 2 &ndash; per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">L.P. 3 &ndash; per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall&rsquo;altezza, se con pi&ugrave; di 1000 occupanti.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attivit&agrave; ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">e comunicanti con l&rsquo;edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impianti produzione</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc&hellip;), dovr&agrave; essere adottato un livello di prestazione superiore,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">indipendentemente dal tipo di comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile dell&rsquo;attivit&agrave; e gli occupanti,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">le misure da attuare in caso d&rsquo;incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell&rsquo;emergenza e il</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">centro di gestione dell&rsquo;emergenza (L.P. 3).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Livelli di Prestazione 0 &ndash; 12 m &le; h &lt; 24 m</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Compiti del Responsabile dell&rsquo;attivit&agrave;: identifica le misure standard da attuare in caso d&rsquo;incendio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d&rsquo;incendio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l&rsquo;attivazione dei servizi</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di emergenza, nonch&eacute; le istruzioni per garantire l&rsquo;esodo in caso d&rsquo;incendio, come previsto nelle misure da attuare in</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">caso d&rsquo;incendio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Compiti degli Occupanti</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In condizioni ordinarie:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">non alterano la fruibilit&agrave; delle vie d&rsquo;esodo e l&rsquo;efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In condizioni d&rsquo;emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Misure da attuare in caso d&rsquo;incendio</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Le misure standard da attuare in caso d&rsquo;incendio consistono nell&rsquo;informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">istruzioni per l&rsquo;esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacit&agrave; motorie, ove presenti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">divieto di utilizzo degli ascensori per l&rsquo;evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">antincendio da utilizzare con le modalit&agrave; di cui al D.M. 15 settembre 2005;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In attivit&agrave; caratterizzate da promiscuit&agrave; strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d&rsquo;esodo ed esercite da responsabili</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">dell&rsquo;attivit&agrave; diversi, le pianificazioni d&rsquo;emergenza delle singole attivit&agrave; devono tenere conto di eventuali interferenze o</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">relazioni con le attivit&agrave; limitrofe.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In tali attivit&agrave;, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d&rsquo;esodo, installate in punti</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Livelli di Prestazione 1 &ndash; 24 m &lt; h &le; 54 m</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Compiti del Responsabile dell&rsquo;attivit&agrave;:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">predisposizione e verifica periodica della pianificazione d&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d&rsquo;incendio e sulle misure</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">antincendio preventive che essi devono osservare;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">per l&rsquo;attivazione dei servizi di emergenza, nonch&eacute; riportante istruzioni per garantire l&rsquo;esodo in caso d&rsquo;incendio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell&rsquo;assemblea o qualora</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">l&rsquo;Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l&rsquo;utilizzo di</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">verifica, per le aree comuni, dell&rsquo;osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">adozione delle misure antincendio preventive.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Compiti degli Occupanti</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell&rsquo;attivit&agrave;/ Amministratore;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">non alterano la fruibilit&agrave; delle vie d&rsquo;esodo e l&rsquo;efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In condizioni d&rsquo;emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">attuano le procedure di allarme e comunicazioni;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">attuano l&rsquo;evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Misure antincendio preventive (sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">del D.M. 16 maggio 1987, individuate quali luoghi di lavoro)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Le misure antincendio previste consistono in:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">mantenimento della disponibilit&agrave; di vie d&rsquo;esodo sgombre e sicuramente fruibili;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell&rsquo; uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">impropriamente impiegate, &hellip;);</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">operazioni pericolose (es. lavori a caldo, &hellip;),</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuit&agrave; di compartimentazione,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">all&rsquo;isolamento termico e acustico e agli impianti.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Pianificazione dell&rsquo;emergenza&nbsp; (in attivit&agrave; caratterizzate da promiscuit&agrave; strutturale, impiantistica, dei sistemi</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di vie d&rsquo;esodo ed esercite da responsabili&nbsp; dell&rsquo;attivit&agrave; diversi, le pianificazioni d&rsquo;emergenza delle singole attivit&agrave;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attivit&agrave; limitrofe.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In tali attivit&agrave;, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d&rsquo;esodo, installate in punti</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">opportuni ed essere chiaramente visibili)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">La pianificazione dell&rsquo;emergenza pu&ograve; essere limitata all&rsquo;informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">secondo le modalit&agrave; ritenute pi&ugrave; opportune.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Essa deve riguardare:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">istruzioni per l&rsquo;esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacit&agrave; motorie,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">ove presenti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">divieto di utilizzo degli ascensori per l&rsquo;evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">antincendio da utilizzare con le modalit&agrave; di cui al D.M. 15 settembre 2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Ove presente l&rsquo;impianto rivelazione automatica o manuale dell&rsquo;incendio, dovranno essere previste apposite</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">istruzioni di impiego e attivazione dell&rsquo;allarme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Livelli di Prestazione 2 &ndash; 54 m &le; h &lt; 80 m</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">I compiti del responsabile dell&rsquo;attivit&agrave; sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">l&rsquo;installazione di un impianto di segnalazione manuale</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d&rsquo;arte.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Misure antincendio preventive</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Pianificazione dell&rsquo;emergenza</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell&rsquo;emergenza deve</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">contenere le procedure di attivazione e diffusione dell&rsquo;allarme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Livelli di Prestazione 3 &ndash; h &gt; 80 m o, indipendentemente dall&rsquo;altezza, se con pi&ugrave; di 1000 occupanti.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">I compiti del responsabile dell&rsquo;attivit&agrave; sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">predispone centro di gestione dell&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">designa il Coordinatore dell&rsquo;emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneit&agrave; tecnica a seguito</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">prevede l&rsquo;installazione di un impianto EVAC a regola d&rsquo;arte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Responsabile della gestione della sicurezza antincendio (pu&ograve; coincidere anche con il Responsabile dell&rsquo;attivit&agrave;)</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Pianifica e organizza le attivit&agrave; della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">aggiorna la pianificazione dell&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">fornisce al Coordinatore dell&rsquo;emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">nella pianificazione dell&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">segnala al Responsabile dell&rsquo;attivit&agrave; le non conformit&agrave; e le inadempienze di sicurezza antincendio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Coordinatore dell&rsquo;emergenza</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Sovrintende all&rsquo;attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">se presente in posto, collabora alla gestione dell&rsquo;emergenza presso il centro di gestione dell&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Occupanti</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Misure antincendio preventive</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">centro di gestione dell&rsquo;emergenza;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d&rsquo;arte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Pianificazione emergenza</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell&rsquo;emergenza deve contenere le procedure</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">di attivazione del centro di gestione dell&rsquo;emergenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Centro di gestione dell&rsquo;emergenza</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Il centro di gestione dell&rsquo;emergenza &egrave; un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">in condizioni di emergenza e pu&ograve; essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">(es. portineria, reception, centralino, &hellip;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Il centro di gestione dell&rsquo; emergenza deve essere fornito almeno di:</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">informazioni necessarie alla gestione dell&rsquo;emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti,</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">numeri telefonici&hellip;);</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">centrale gestione sistema EVAC;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;</p>
<p class="ox-382febc1a4-MsoNormal">Il centro di gestione dell&rsquo;emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/decreto-ministero-dellinterno-25-gennaio-2019/">Decreto Ministero dell&rsquo;Interno 25 gennaio 2019</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
]]&gt;</encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La scelta: evolversi o involversi</title>
		<link>https://www.amministratoriprofessionisti.com/la-scelta-evolversi-o-involversi/
		
		<creator>&lt;![CDATA[ap-admin]]&gt;</creator>
		<pubdate>Mon, 04 Feb 2019 15:36:47 +0000</pubdate>
				<category>&lt;![CDATA[News]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[associazione]]&gt;</category>
		<category>&lt;![CDATA[condominio]]&gt;</category>
		<guid ispermalink="false">https://www.amministratoriprofessionisti.com/?p=1168</guid>

					<description>&lt;![CDATA[<p>Dal 1942, da quando l&rsquo;attivit&agrave; di amministratore condominiale ha avuto inizio con la stesura di quella raccolta di leggi che costituisce il nostro Codice Civile, di acqua sotto i ponti ne &egrave; passata. Dal &ldquo;Capo condominio&rdquo; di allora, si &egrave; passati all&rsquo;amministratore professionista di oggi. Si riportano alcuni dati, forniti dall&rsquo;ISTAT nel 2011 per far [&hellip;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/la-scelta-evolversi-o-involversi/">La scelta: evolversi o involversi</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
]]&gt;</description>
										<encoded>&lt;![CDATA[<p style="text-align: left;">Dal 1942, da quando l&rsquo;attivit&agrave; di amministratore condominiale ha avuto inizio con la stesura di quella raccolta di leggi che costituisce il nostro Codice Civile, di acqua sotto i ponti ne &egrave; passata. Dal &ldquo;Capo condominio&rdquo; di allora, si &egrave; passati all&rsquo;amministratore professionista di oggi. Si riportano alcuni dati, forniti dall&rsquo;ISTAT nel 2011 per far comprendere la reale dimensione di questo settore nel nostro Paese: 930.000 complessi condominiali; 30.000.000 di famiglie che vivono in contesti condominiali; 300.000 amministratori condominiali di cui 40.000 professionisti; 42.000.000.000 di spesa complessiva gestita annualmente nelle amministrazioni condominiali. Si fa notare che rispettivamente in Germania e Francia gli amministratori professionisti (non esistono improvvisati) sono 20.000 e 14.000.</p>
<p style="text-align: left;">Sono numeri considerevoli che fanno comprendere, anche a chi non &egrave; addetto ai lavori, la dimensione del mercato interessato a questa attivit&agrave; ed il suo impatto sociale. Le norme della Legge 220/12 hanno in minima parte modificato l&rsquo;Istituto del Condominio, incidendo in modo insufficiente su quelle che sono le vere problematiche che interessavano il Condominio in genere ed in particolare la figura dell&rsquo;amministratore condominiale. Questa normativa si &egrave; alla fine dimostrata carente sotto molti aspetti e, soprattutto, ha mancato il vero obiettivo che ci si aspettava: elevare e dare valore alla figura dell&rsquo;amministratore condominiale.</p>
<p style="text-align: left;">Ancora una volta, il Legislatore non ha compreso l&rsquo;importanza sia civile che sociale che questa figura professionale ha nel contesto collettivo. Non esiste nessun organo di controllo preposto alla verifica delle competenze di chi gi&agrave; amministra o desidera iniziare questa professione. Controllo che in teoria la legge 4/13 ha affidato alle Associazioni di categoria. Tante, troppe a mio avviso. Ma questo &egrave; un altro discorso che merita ben altro&nbsp; approfondimento.</p>
<p style="text-align: left;">La verit&agrave; che non va nascosta, &egrave; che ancora oggi l&rsquo;amministratore condominiale viene visto soltanto come una voce di spesa del bilancio condominiale. L&rsquo;amministratore di condominio viene nominato dall&rsquo;assemblea dei condomini non tanto per le sue qualifiche professionali, ma soltanto perch&eacute; chiede meno rispetto alle altre offerte che pervengono in assemblea. Una visione ovviamente distorta e pericolosamente errata che porta poi inevitabilmente a situazioni di veri e propri disastri amministrativi.</p>
<p style="text-align: left;">Situazioni queste che inevitabilmente gettano discredito sull&rsquo;intera categoria. L&rsquo;Amministratore condominiale va considerato per quello che deve essere: un Professionista altamente qualificato in grado di operare nell&rsquo;interesse dei cond&ograve;minicon una oculata gestione della cosa comune, riducendo le conflittualit&agrave; interne ed attuando anche quelle economie di scala necessarie per abbattere i costi di gestione. E a fronte di questa alta Professionalit&agrave; va anche riconosciuto un giusto compenso economico che gratifichi il professionista per il suo operato. A lungo termine, costa di pi&ugrave; ai cond&ograve;mini un amministratore improvvisato che svende il proprio lavoro, che un amministratore professionista che si propone con il giusto compenso.</p>
<p style="text-align: left;">A seguito delle numerose leggi speciali, le norme di sicurezza in ambito condominiale, le responsabilit&agrave; alle quali &egrave; chiamato a rispondere l&rsquo;amministratore condominiale, non &egrave; pi&ugrave; immaginabile che chiunque possa accedere a questa attivit&agrave; professionale. E&rsquo; impensabile che si possa ancora permettere improvvisazione ed ignoranza in un&rsquo;attivit&agrave; cos&igrave; delicata e di alta responsabilit&agrave; come quella della gestione di patrimoni immobiliari! Ancora oggi, nonostante tutte le difficolt&agrave; e l&rsquo;enorme bagaglio di conoscenze in ambito giuridico, tecnico, contabile, amministrativo e non ultimo, relazionale, che un serio professionista deve avere per potere svolgere con diligenza questa professione, la nuova normativa consente a chiunque di amministrare stabili in condominio, anche di grandi dimensioni e con consuntivi di spesa di svariate centinaia di migliaia di euro.<br>
Chiunque, si. Basta che abbia una sola qualifica, quella di proprietario di una unit&agrave; immobiliare all&rsquo;interno dello stabile, anche di una cantina con un solo millesimo di caratura millesimale. Ma c&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;. Per questi soggetti nessuna formazione e nessun aggiornamento periodico &egrave; richiesto (art. 71 bis Disp. att. c.c.).</p>
<p style="text-align: left;">Ed ancora, parallelamente a questa illogica &ldquo;concessione&rdquo;, per chi si vuole improvvisare professionista del settore, &egrave; sufficiente &ldquo;acquistare su internet un corso di 72 ore, obbligatorio per potere esercitare la professione, e successivamente acquistare sempre su internet i corsi di aggiornamento annuali di 15 ore obbligatori, per ottenere gli attestati da mostrare ai condomini che li richiedono. Tutti gli adempimenti formativi minimi sono stati soddisfatti. A quel punto si pu&ograve; amministrare&hellip; Resta inteso il possesso degli altri requisiti previsti dall&rsquo;art. 71 bis Disp. att. c.c. (ma anche questi requisiti, chi li controlla?) Ma ci si chiede che validit&agrave; possono avere questi corsi, visto che i requisiti previsti dal D.M. 140/14 per i Responsabili scientifici e per i docenti, non sono controllati da nessuno. A cosa &egrave; servito avere un riconoscimento dalla legge 4/2013 che fa rientrare l&rsquo;attivit&agrave; di amministratore condominiale tra le professioni non regolamentate, sancendone comunque la professionalit&agrave;. Ed inoltre, a cosa &egrave; servito il D.M. 140/13 che ha imposto la formazione ed aggiornamenti a chi vuole esercitare questa professione, se poi ne esclude l&rsquo;obbligatoriet&agrave; a chi, proprietario, vuole amministrare il proprio Condominio?</p>
<p style="text-align: left;">Spesso la difficolt&agrave; non sta nel cambiare le cose ma nel capire prima come stanno le cose. Tutta questa &ldquo;confusione&rdquo; normativa, ha avuto un unico risultato. Il continuo svilimento di questa difficile ed impegnativa professione. La domanda finale che ci si deve porre, a questo punto, &egrave; questa: cosa occorre fare per dare giusta dignit&agrave; a questa bistrattata e perch&eacute; no, umiliata professione? Umiliata, si. Perch&eacute; chi svolge con seriet&agrave; e professionalit&agrave; questa attivit&agrave; &egrave; stanco di dovere ascoltare discorsi che individuano l&rsquo;amministratore condominiale come un approfittatore seriale della fiducia dei suoi condomini. Di essere equiparato a soggetti che scappano con le casse dei Condom&igrave;ni amministrati senza avere pagato utenze e&nbsp;servizi, lasciando i cond&ograve;mini nella disperazione pi&ugrave; totale.</p>
<p style="text-align: left;">La vita &egrave; fatta di scelte ed in questo preciso momento tutti noi che operiamo nel settore delle amministrazioni condominiali dobbiamo operare una scelta importante. E le scelte che possiamo fare sono due: accettare le condizioni in cui viviamo, e quindi fare una scelta statica, venendo gestiti dalla situazione attuale, subendola, oppure fare una scelta dinamica assumendoci la responsabilit&agrave; di volere cambiare le cose, gestendo il cambiamento e la successiva evoluzione! Il cambiamento non pu&ograve; che essere uno solo, visto il panorama giuridico con il quale ci si deve confrontare. Le associazioni di categoria devono iniziare ad operare in una sola direzione. Quella dell&rsquo;innalzamento dei valori che stanno alla base di ogni attivit&agrave; che va svolta con seriet&agrave; ed al servizio della collettivit&agrave;. Valori fondamentali che sono l&rsquo;Etica e alla Professionalit&agrave; con la quale questa attivit&agrave; deve essere svolta. Queste considerazioni sono rivolte a tutti i colleghi, ma soprattutto ai giovani che da poco hanno iniziato a svolgere la professione di amministratori condominiali o che si apprestano a svolgerla.<br>
I giovani rappresentano il futuro e le fondamenta sulle quali costruire la nuova Etica professionale di un&rsquo;attivit&agrave; che negli ultimi anni ha visto, un preoccupante fenomeno di regresso e non di progresso. Questo che stiamo vivendo &egrave; un momento epocale.</p>
<p style="text-align: left;">Un&nbsp;momento di grandi trasformazioni e cambiamenti che porteranno l&rsquo;intera umanit&agrave; ad una condizione di vita molto diversa rispetto a quella che fino adesso abbiamo visto. Oggi stanno cambiando i paradigmi ai quali fino adesso siamo stati abituati e ai quali abbiamo fatto riferimento. Oggi pi&ugrave; che mai, occorre stare molto attenti, in questa fase di cambiamento, a non perdere di vista i valori fondamentali che sono essenziali ed insostituibili per il genere umano a vantaggio del facile guadagno per il singolo ed a svantaggio per la collettivit&agrave;.</p>
<p style="text-align: left;">Si parla di quei valori che regolano i rapporti tra gli uomini. rispetto, condivisione, coerenza, gratitudine, integrit&agrave; morale. In questo scenario di grandi trasformazioni e cambiamenti sociali, anche le attivit&agrave; professionali sono interessate in quanto esercitate da uomini e rivolte ad altri uomini. La professione di amministratori condominiali &egrave; tra le quelle che ancora pi&ugrave; di altre, sta subendo importanti trasformazioni. Da qualche anno si sente parlare di amministratore 2.0 &ndash; 3.0 &hellip; Mi chiedo cosa vogliano significare questi numeri. Sicuramente indicano l&rsquo;evoluzione della &ldquo;specie&rdquo; dell&rsquo;amministratore condominiale. Ma in questi ultimi anni, si sta assistendo ad una attivit&agrave; formativa che vorrebbe trasformare l&rsquo;amministratore di condominio in un manager specializzato in Marketing, fornitore di servizi, mettendo in secondo piano la sua vera essenza di professionista del settore nel quale opera. Addirittura sono sorti Franchising di amministratori condominiali.</p>
<p style="text-align: left;">Ritengo che tale convincimento sia del tutto errato e soprattutto distruttivo di quella professionalit&agrave; e di quell&rsquo;Etica che occorre ritrovare e che fa parte del bagaglio di requisiti che un professionista deve avere, nel rispetto e nella tutela degli interessi della sua clientela. Sar&ograve; considerato un conservatore, un nostalgico dei valori che sono alla base di un rapporto professionale, ma credo fermamente che l&rsquo;evoluzione ed il cambiamento che tutti vogliamo, deve basarsi sull&rsquo;innalzamento di questi valori. O fai il professionista oppure fai l&rsquo;imprenditore. Le due cose non possono coesistere per un ovvio e comprensibile conflitto di interessi e di valori etici.</p>
<p style="text-align: left;">L&rsquo;amministratore condominiale deve essere visto come un professionista che opera nel sociale, perch&eacute; i Condom&igrave;ni sono micro realt&agrave; sociali che costituiscono un importante mattone del tessuto sociale di una realt&agrave; civile, quali sono le nostre citt&agrave; nelle quali viviamo. E&rsquo; necessario porre fine a quei ragionamenti e comportamenti che considerano l&rsquo;amministratore condominiale soltanto come una voce di spesa tra le&nbsp;tante elencate nel bilancio preventivo.</p>
<p style="text-align: left;">Avendo la presunzione di non sbagliare, sono certo che oggi sia necessario parlare di amministratore 0.0, che non vuol dire rallentare l&rsquo;evoluzione in atto e necessaria, ma vuol dire non tralasciare i veri valori quelli che contano. Non basta sapere gestire ed amministrare le cose, ma occorre saperlo fare e bene. Non &egrave; il vestito a farti signore, ma il modo con il quale ti poni agli altri. Ogni professionista deve prendere in considerazione nello svolgimento della sua attivit&agrave; due valori fondamentali: Etica e Professionalit&agrave;. I buoni rapporti umani e conseguentemente il proprio successo, non si creano solo attraverso capacit&agrave; o tecniche comunicative, ma riconsiderando valori umani e professionali: quella parte di noi stessi verso la quale facciamo poca attenzione o che molte volte ci sfugge a livello razionale.</p>
<p style="text-align: left;">L&rsquo;Etica &egrave; la ricerca di uno o pi&ugrave; criteri che consentano all&rsquo;individuo di gestire adeguatamente la propria libert&agrave; nel rispetto degli altri. Parliamo quindi del comportamento e nel caso specifico della professione, nel sapersi rapportare con i colleghi di lavoro e con i clienti. L&rsquo;Etica professionale &egrave; quell&rsquo;insieme di regole comportamentali riferite ad una determinata categoria professionale. E&rsquo; l&rsquo;insieme codificato di obblighi e comportamenti che i professionisti devono rispettare nell&rsquo;esercizio della loro professione.</p>
<p style="text-align: left;">Le Associazioni di categorie, tutte, nessuna esclusa, devono assumersi, insieme e consapevolmente, l&rsquo;impegno di portare avanti questi valori etici e di professionalit&agrave;, perch&eacute; &egrave; necessario comprendere che ha pi&ugrave; valore la qualit&agrave; che la quantit&agrave; e l&rsquo;importanza della condivisione di questo percorso di crescita qualitativa ne &egrave; un fondamento. La condivisione &egrave; crescita, evoluzione. L&rsquo;isolamento porta inesorabilmente ad una lenta ma inevitabile involuzione.</p>
<p style="text-align: left;">Un anonimo ha scritto questa frase che credo si accosti bene a quanto appena detto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">&ldquo;Se vuoi andare veloce, corri da solo, se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Antonio Cerasa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com/la-scelta-evolversi-o-involversi/">La scelta: evolversi o involversi</a> proviene da <a href="https://www.amministratoriprofessionisti.com">Amministratori Professionisti</a>.</p>
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