“La legge non consente di inviare la convocazione dell’assemblea di condominio con email a meno che il destinatario abbia acconsentito a tale forma di convocazione e fornisca una dichiarazione di ricevimento dell’email che possa servire a dimostrare la lettura del messaggio di posta elettronica, non è sufficiente, quindi, il messaggio di conferma di apertura dell’email che alcuni software inviano in automatico al mittente. A queste due condizioni soltanto l’avviso di convocazione per email è da ritenersi valido e non vizia l’assemblea condominiale e tutte le votazioni in essa assunte, diversamente la adottata
delibera è annullabile. La mail ordinaria costituisce piena prova soltanto se i fatti non sono disconosciuti dal destinatario: quando viene contestata la ricezione, come nel caso in esame, spetta al mittente dimostrare che il messaggio è stato ricevuto, tale prova è mancante. La mail ordinaria non ha il riscontro di ricevimento mentre la posta elettronica certificata genera una ricevuta di consegna con valore legale pari all’avviso di ricevimento della raccomandata e la convocazione avvenuta con email si considera come mai avvenuta.”
Trib. Cosenza n. 1560 del 13.09.2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP