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Gennaio 25, 2024

SE UNA CLAUSOLA DEL REGOLAMENTO PREVEDE DI INVIARE IL RENDICONTO AI CONDOMINI IN ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE, NON NECESSITA ALCUNA PREVENTIVA RICHIESTA IN TAL SENSO

Una clausola del Regolamento di condominio prevede che il rendiconto consuntivo debba essere inviato ai condomini in allegato alla convocazione “almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea di sua approvazione”. Ciò non avveniva ed un condomino (assente all’assemblea) ne impugnava l’approvazione.
Il Tribunale respingeva la domanda di annullamento, verificata
l’omessa preventiva richiesta all’amministratore, da parte del condomino, di averne copia. Sollevava appello il condomino, motivando la prevalenza della clausola regolamentare rispetto alle previsioni giurisprudenziali/codicistiche. La Corte d’Appello, accoglieva l’appello ed annullava l’approvazione del consuntivo così
motivando: “Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non può ritenersi non operante la clausola regolamentare … in quanto ciò non osta a che con regolamento condominiale, anche di natura non contrattuale, i condomini possano stabilire maggiori garanzie
attinenti alla convocazione dell’assemblea, quali la previsione di un
maggior termine di preavviso, rispetto ai cinque giorni stabiliti normativamente, ovvero la trasmissione ai condomini dei documenti gestori in deroga al dettato codicistico, proprio al fine di
rafforzare il diritto di informazione in relazione agli argomenti oggetto dell’assemblea, consentendo in tal modo a ciascun condomino un attivo intervento nella discussione tendente anche ad
influenzare le decisioni assembleari in senso favorevole ai propri interessi.

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