Rilevante pronuncia della Corte di Cassazione che, per la prima volta, si esprime riguardo la violazione delle norme in tema di raccolta differenziata all’interno dei contenitori destinati al condominio. La pronuncia trae spunto da una sanzione che il Comune di Roma aveva emesso in capo sia al condominio che all’amministratore personalmente (in solido) dopo che l’Ama aveva accertato la presenza di rifiuti nei contenitori senza rispettare le rispettive differenziazioni di raccolta. Sia il condominio che l’amministratore sollevano opposizione. Il Tribunale di Roma, con diverse motivazioni, le respinge entrambe e conferma le sanzioni. L’amministratore ricorre in Cassazione. I Giudici di piazza Cavour, con giusta e motivata sentenza, riconoscono le ragioni dell’amministratore e la sua estraneità da ogni responsabilità per tali circostanze.
E ciò in quanto è errato quanto affermato dal Tribunale secondo cui “l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini” Del tutto diversamente “l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.”
Cass. n. 4561 del 14.02.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP